A chi si applica l’AI Act?
L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione: comprende, alle condizioni previste, fornitori, deployer, importatori, distributori e altri soggetti. Il luogo di stabilimento non è l’unico criterio: rilevano anche il mercato dell’Unione e, in alcuni casi, il luogo di utilizzo dell’output. Per capire il proprio ruolo, occorre leggere anche le definizioni dell’articolo 3 e le esclusioni dell’articolo 2.
Orientamento editoriale: per condizioni, eccezioni e obblighi consulta le disposizioni collegate.
Edizione consolidata: 27 luglio 2026
Le disposizioni da leggere
Articolo 2Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica: a) ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione,…
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può pre…
Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
1. Qualsiasi distributore, importatore, deployer o altro terzo è considerato fornitore di un sistema di IA ad alto rischio ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fo…