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Guida alla lettura di Aigolex

A chi si applica l’AI Act?

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione: comprende, alle condizioni previste, fornitori, deployer, importatori, distributori e altri soggetti. Il luogo di stabilimento non è l’unico criterio: rilevano anche il mercato dell’Unione e, in alcuni casi, il luogo di utilizzo dell’output. Per capire il proprio ruolo, occorre leggere anche le definizioni dell’articolo 3 e le esclusioni dell’articolo 2.

Orientamento editoriale: per condizioni, eccezioni e obblighi consulta le disposizioni collegate.

Edizione consolidata: 27 luglio 2026

Le disposizioni da leggere

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica: a) ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione,…

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può pre…

Articolo 25

Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA

1. Qualsiasi distributore, importatore, deployer o altro terzo è considerato fornitore di un sistema di IA ad alto rischio ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fo…

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Una fonte chiara. Una versione dichiarata.

Articoli e allegati: testo consolidato del 27 luglio 2026, incluse le modifiche del regolamento (UE) 2026/1744. Considerando: testo originario del 12 luglio 2024. I testi consolidati hanno valore informativo; fanno fede gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per modifiche successive, verifica la versione disponibile su EUR-Lex.

Fonti acquisite il .